211.412.110
Ordinanza
sul diritto fondiario rurale
(ODFR)
del 4 ottobre 1993 (Stato 1° settembre 2008)
Sezione 2: Menzione nel registro fondiario
Art. 3 Eccezioni all’obbligo di menzioneArt. 4 Cancellazione d’ufficio della menzione
Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici4
Art. 4a Coordinamento della proceduraArt. 5 Competenza dell’Ufficio federale di giustizia
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 6 Diritto previgente: abrogazioneArt. 7 Modifica del diritto previgente
Art. 8 Entrata in vigore
Allegato 1
Allegato 2
1 RS 211.412.11
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2003 4539).
3 Introdotta dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4539).
4 Originario avanti l’art. 5. Nuovo testo giusta l’art. 51 dell’O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).
Stato 1° settembre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali