Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

211.412.110

Ordinanza
sul diritto fondiario rurale

(ODFR)

del 4 ottobre 1993 (Stato 1° settembre 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sul diritto fondiario rurale (LDFR),2

ordina:

Sezione 1: Valore di reddito

Art. 1 Modo e periodo di calcolo

Art. 2 Stima

Sezione 1a:3 Calcolo dell’unitą standard di manodopera

Art. 2a

Sezione 2: Menzione nel registro fondiario

Art. 3 Eccezioni all’obbligo di menzione

Art. 4 Cancellazione d’ufficio della menzione

Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici4

Art. 4a Coordinamento della procedura

Art. 5 Competenza dell’Ufficio federale di giustizia

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Art. 7 Modifica del diritto previgente

Art. 8 Entrata in vigore

Allegato 1
Allegato 2

RU 1993 2904


1 RS 211.412.11
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2003 4539).
3 Introdotta dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4539).
4 Originario avanti l’art. 5. Nuovo testo giusta l’art. 51 dell’O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).


Stato 1° settembre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali