Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Registrazione dell’unione domestica
Sezione 2: Procedura
< Art. 4 Impedimenti
> Art. 6 Esame

Art. 5 Domanda

1 La domanda di registrazione si fa all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

2 I partner compaiono personalmente. Se provano che la comparsa personale non può essere manifestamente pretesa da loro, la procedura preliminare si svolge per scritto.

3 I partner producono i documenti necessari. Dichiarano personalmente all’ufficio dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione dell’unione domestica.

4 I partner che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preliminare.1


1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).


Stato 1° gennaio 2013
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