Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Registrazione dell’unione domestica
Sezione 1: Condizioni e impedimenti
< Art. 3 Condizioni
> Art. 5 Domanda

Art. 4 Impedimenti

1 È proibito contrarre un’unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini.

2 Entrambi i partner devono provare di non essere già vincolati da un’unione domestica registrata o coniugati.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali