211.222.338
Ordinanza
sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione
(Ordinanza sull’affiliazione, OAMin)1
del 19 ottobre 1977 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)2; visto l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 20053 sugli stranieri; in esecuzione della Convenzione del 20 novembre 19894 sui diritti del fanciullo; in esecuzione della Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 19965 sulla protezione dei minori,6
ordina:
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 1 PrincipiArt. 1a Bene del minore
Art. 2 Autoritą competente
Art. 2a Relazioni internazionali
Art. 3 Diritto cantonale
Sezione 2. Accoglimento in una famiglia
Art. 4 Obbligo d’autorizzazioneArt. 5 Premesse generali dell’autorizzazione
Art. 6 Accoglimento di affiliandi stranieri
Art. 6a
Art. 6b Accoglimento agevolato di minori stranieri
Art. 7 Indagine
Art. 8 Autorizzazione
Art. 8a Autoritą cantonale competente in materia di migrazione
Art. 8b Obbligo di annuncio
Art. 9 Modificazione delle circostanze
Art. 10 Vigilanza
Art. 11 Revoca dell’autorizzazione
Art. 11a a 11j
Sezione 4. Accoglimento in istituti
Art. 13 Obbligo d’autorizzazioneArt. 14 Istanza d’autorizzazione
Art. 15 Premesse dell’autorizzazione
Art. 16 Autorizzazione
Art. 16a Nuovo collocamento
Art. 17 Lista dei minori
Art. 18 Modificazione delle circostanze
Art. 19 Vigilanza
Art. 20 Revoca dell’autorizzazione
Sezione 5. Procedura
Art. 21 InsertiArt. 22 Segreto
Art. 23 Comunicazione
Art. 24 Assistenza fra le autoritą
Art. 25 Gratuitą
Art. 26 Sanzioni
Art. 27 Procedura di ricorso
Sezione 6. Disposizioni finali
Art. 28 Rapporti di affiliazione esistentiArt. 29 Abolizione di disposizioni cantonali
Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 2012
Art. 30 Entrata in vigore
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
2 RS 210
3 RS 142.20
4 RS 0.107
5 RS 0.211.231.011
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali