Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

211.222.338

Ordinanza
sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione

(Ordinanza sull’affiliazione, OAMin)1

del 19 ottobre 1977 (Stato 1° gennaio 2013)


Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)2; visto l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 20053 sugli stranieri; in esecuzione della Convenzione del 20 novembre 19894 sui diritti del fanciullo; in esecuzione della Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 19965 sulla protezione dei minori,6

ordina:

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 1 Principi

Art. 1a Bene del minore

Art. 2 Autoritą competente

Art. 2a Relazioni internazionali

Art. 3 Diritto cantonale

Sezione 2. Accoglimento in una famiglia

Art. 4 Obbligo d’autorizzazione

Art. 5 Premesse generali dell’autorizzazione

Art. 6 Accoglimento di affiliandi stranieri

Art. 6a

Art. 6b Accoglimento agevolato di minori stranieri

Art. 7 Indagine

Art. 8 Autorizzazione

Art. 8a Autoritą cantonale competente in materia di migrazione

Art. 8b Obbligo di annuncio

Art. 9 Modificazione delle circostanze

Art. 10 Vigilanza

Art. 11 Revoca dell’autorizzazione

Art. 11a a 11j

Sezione 3. Accoglimento a giornata

Art. 12

Sezione 4. Accoglimento in istituti

Art. 13 Obbligo d’autorizzazione

Art. 14 Istanza d’autorizzazione

Art. 15 Premesse dell’autorizzazione

Art. 16 Autorizzazione

Art. 16a Nuovo collocamento

Art. 17 Lista dei minori

Art. 18 Modificazione delle circostanze

Art. 19 Vigilanza

Art. 20 Revoca dell’autorizzazione

Sezione 5. Procedura

Art. 21 Inserti

Art. 22 Segreto

Art. 23 Comunicazione

Art. 24 Assistenza fra le autoritą

Art. 25 Gratuitą

Art. 26 Sanzioni

Art. 27 Procedura di ricorso

Sezione 6. Disposizioni finali

Art. 28 Rapporti di affiliazione esistenti

Art. 29 Abolizione di disposizioni cantonali

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 2012

Art. 30 Entrata in vigore

RU 1977 1931


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
2 RS 210
3 RS 142.20
4 RS 0.107
5 RS 0.211.231.011
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali