Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2. Accoglimento in una famiglia
< Art. 8a Autoritą cantonale competente in materia di migrazione
> Art. 9 Modificazione delle circostanze

Art. 8b1 Obbligo di annuncio

I genitori affilianti devono annunciare entro dieci giorni all’autoritą l’arrivo dell’affiliando.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali