Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2. Accoglimento in una famiglia
< Art. 9 Modificazione delle circostanze
> Art. 11 Revoca dell’autorizzazione

Art. 101 Vigilanza

1 Un esperto designato dall’autorità visita la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una volta all’anno; redige un verbale di queste visite.

2 L’esperto accerta che siano adempiute le premesse della continuazione del rapporto di affiliazione. Consiglia i genitori affilianti in caso di necessità.

3 L’autorità vigila affinché la rappresentanza legale del minore sia debitamente disciplinata e quest’ultimo partecipi, in modo adeguato alla sua età, alle decisioni determinanti per la sua vita.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).


Stato 1° gennaio 2013
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