211.222.32
Legge federale
sul rapimento internazionale dei minori e
sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione
dei minori e degli adulti
(LF-RMA)
del 21 dicembre 2007 (Stato 1° luglio 2009)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 122 della Costituzione federale1; in esecuzione della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 19802 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (Convenzione dell’Aia sul rapimento dei minori) e della Convenzione europea del 20 maggio 19803 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento (Convenzione europea sull’affidamento); in esecuzione della Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 19964 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori) e della Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 20005 sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti); visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20076,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Autorità centrale della ConfederazioneArt. 2 Autorità centrali dei Cantoni
Sezione 2: Rapimento internazionale dei minori
Art. 3 Specialisti e istituzioniArt. 4 Procedura di conciliazione o mediazione
Art. 5 Ritorno e interesse del minore
Art. 6 Misure di protezione
Art. 7 Tribunale competente
Art. 8 Procedura giudiziaria
Art. 9 Audizione e rappresentanza del minore
Art. 10 Collaborazione internazionale
Art. 11 Decisione di ritorno
Art. 12 Esecuzione
Art. 13 Modifica della decisione di ritorno
Art. 14 Spese
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 15 Modifica del diritto vigenteArt. 16 Disposizione transitoria
Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 20097
1 RS 101
2 RS 0.211.230.02
3 RS 0.211.230.01
4 RS 0.211.231.011
5 RS 0.211.232.1
6 FF 2007 2369
7 DCF del 21 dic. 2007 (RU 2009 3078).