Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

211.222.32

Legge federale

sul rapimento internazionale dei minori e
sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione
dei minori e degli adulti

(LF-RMA)

del 21 dicembre 2007 (Stato 1° luglio 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 122 della Costituzione federale1; in esecuzione della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 19802 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (Convenzione dell’Aia sul rapimento dei minori) e della Convenzione europea del 20 maggio 19803 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento (Convenzione europea sull’affidamento); in esecuzione della Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 19964 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori) e della Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 20005 sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti); visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20076,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Autorità centrale della Confederazione

Art. 2 Autorità centrali dei Cantoni

Sezione 2: Rapimento internazionale dei minori

Art. 3 Specialisti e istituzioni

Art. 4 Procedura di conciliazione o mediazione

Art. 5 Ritorno e interesse del minore

Art. 6 Misure di protezione

Art. 7 Tribunale competente

Art. 8 Procedura giudiziaria

Art. 9 Audizione e rappresentanza del minore

Art. 10 Collaborazione internazionale

Art. 11 Decisione di ritorno

Art. 12 Esecuzione

Art. 13 Modifica della decisione di ritorno

Art. 14 Spese

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15 Modifica del diritto vigente

Art. 16 Disposizione transitoria

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 20097


 RU 2009 3078



Stato 1° luglio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali