Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Rapimento internazionale dei minori
< Art. 12 Esecuzione
> Art. 14 Spese

Art. 13 Modifica della decisione di ritorno

1 Se dopo la decisione di ritorno le circostanze che l’hanno motivata sono sostanzialmente mutate, il tribunale può, su domanda, modificare la decisione.

2 Il tribunale decide anche sulla revoca delle misure d’esecuzione.


Stato 1° luglio 2009
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