Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile
Capo primo: Dell’applicazione del vecchio e del nuovo diritto
< Art. 7c C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti
> Art. 8a C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 2. Cognome

Art.  81

Iter. Effetti del matrimonio in generale

1. Principio

Gli effetti del matrimonio in generale sono retti dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.


1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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