Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile
Capo primo: Dell’applicazione del vecchio e del nuovo diritto
< Art. 37 E. Diritti reali / IX. Possesso
> Art. 39 E. Diritti reali / X. Registro fondiario / 1. Impianto del registro / 2. Misurazione ufficiale a.
Art. 38
X. Registro fondiario
1. Impianto del registro
1 Il Consiglio federale stabilisce, sentito il parere dei Cantoni, il calendario d’introduzione del registro fondiario. Può delegare tale competenza al dipartimento o all’ufficio competente.1
1 Nuovo testo giusta il n. II dell’all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
2 Abrogato dal n. II dell’all. alla L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali