Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo terzo: Del matrimonio
Capo terzo: Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio
< Art. 98 B. Procedura preparatoria / I. Domanda
> Art. 100 B. Procedura preparatoria / III. Termini

Art. 99

II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria

1 L’ufficio dello stato civile esamina se:

1.
la domanda sia stata depositata regolarmente;
2.
l’identità dei fidanzati sia accertata;
3.
siano soddisfatti i requisiti del matrimonio.

2 Se tale è il caso, l’ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché i termini legali per la celebrazione del matrimonio.

3 L’ufficio dello stato civile fissa d’intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile.

4 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità competente l’identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.1


1 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali