Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte terza: Del possesso e del registro fondiario
Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario
< Art. 974a E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / I. Aggiornamento / 1. In caso di divisione del fondo
> Art. 975 E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / II. In caso di iscrizione indebita

Art. 974b1

2. In caso di riunione di fondi

1 Più fondi appartenenti allo stesso proprietario possono essere riuniti soltanto se nessun pegno immobiliare od onere fondiario dev’essere trasferito sul nuovo fondo o se i creditori vi acconsentono.

2 Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a carico di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se gli aventi diritto vi acconsentono o non sono pregiudicati nei loro diritti, data la natura dell’onere.

3 Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a favore di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se i proprietari dei fondi gravati vi acconsentono o se la riunione non comporta un aggravamento dell’onere.

4 Le disposizioni concernenti l’aggiornamento in caso di divisione del fondo sono applicabili per analogia.


1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali