Libro quarto: Dei diritti reali
Parte terza: Del possesso e del registro fondiario
Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario
< Art. 974 D. Effetti / II. Effetti dell’iscrizione / 3. Terzi di mala fede
> Art. 974b E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni / I. Aggiornamento / 2. In caso di riunione di fondi
Art. 974a1
E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni
I. Aggiornamento
1. In caso di divisione del fondo
1 Se un fondo è diviso, le iscrizioni relative alle servitù, alle annotazioni e alle menzioni sono aggiornate per ogni sua parte.
2 Il proprietario del fondo da dividere indica all’ufficio del registro fondiario le iscrizioni che devono essere cancellate e quelle che devono essere riportate. In caso contrario la richiesta di divisione è respinta.
3 Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che un’iscrizione non concerne una parte, l’iscrizione è cancellata relativamente a tale parte. La procedura è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione integrale delle iscrizioni.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).