Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo terzo: Del matrimonio
Capo terzo: Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio
< Art. 96 B. Impedimenti al matrimonio / II. Matrimonio antecedente
> Art. 97a Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri

Art. 97

A. Principi

1 Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.

2 La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.

3 La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali