Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo terzo: Del matrimonio
Capo terzo: Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio
< Art. 96 B. Impedimenti al matrimonio / II. Matrimonio antecedente
> Art. 97a Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri
Art. 97
A. Principi
1 Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.
2 La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.
3 La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali