Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte terza: Del possesso e del registro fondiario
Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario
< Art. 963 B. Iscrizione / III. Condizioni dell’iscrizione / 1. Indicazioni / a. Per le iscrizioni
> Art. 965 B. Iscrizione / III. Condizioni dell’iscrizione / 2. Legittimazione / a. Prova

Art. 964

b. Per le cancellazioni

1 Per cancellare o per variare un’iscrizione occorre una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima.

2 Quest’autorizzazione può essere data con la loro firma nel libro giornale.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali