Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte terza: Del possesso e del registro fondiario
Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario
< Art. 958 B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 1. Proprietą e diritti reali
> Art. 960 B. Iscrizione / I. Diritti da iscriversi / 2. Annotazioni / b. Restrizioni della facoltą di disporre

Art. 959

2. Annotazioni

a. Diritti personali

1 Possono essere annotati nel registro i diritti personali, quando la loro annotazione sia espressamente prevista dalla legge come nei casi di prelazione, di ricupera, di promessa di vendita, di affitto o di pigione.

2 Mediante l’annotazione diventano efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali