Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte terza: Del possesso e del registro fondiario
Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario
< Art. 954 A. Impianto / II. Tenuta del registro / 3. Tariffe
> Art. 956 A. Impianto / IV. Vigilanza amministrativa

Art. 955

III. Responsabilità1

1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri.

2 Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa.

3 Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia.


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali