Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte terza: Del possesso e del registro fondiario
Titolo ventesimoquinto: Del registro fondiario
< Art. 946 A. Impianto / I. Oggetto / 3. Registri / b. Foglio del mastro
> Art. 948 A. Impianto / I. Oggetto / 3. Registri / d. Libro giornale, documenti

Art. 947

c. Foglio collettivi

1 Col consenso del proprietario, possono essere intavolati in un foglio unico più fondi sebbene non contigui.

2 Le iscrizioni in questo foglio valgono per tutti i fondi insieme, eccezion fatta per le servitù prediali.

3 Il proprietario può sempre domandare che una singola parcella sia intavolata a parte, sotto riserva dei diritti acquisiti.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali