Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo terzo: Del matrimonio
Capo secondo: Dei requisiti del matrimonio
< Art. 93 B. Scioglimento del fidanzamento / III. Prescrizione
> Art. 95 B. Impedimenti al matrimonio / I. Parentela
Art. 94
A. Capacitā al matrimonio
1 Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciottesimo anno d’etā ed essere capaci di discernimento.
2 Gli interdetti non possono contrarre matrimonio senza il consenso del rappresentante legale. Contro il diniego del consenso č dato il ricorso al giudice.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali