Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte terza: Del possesso e del registro fondiario
Titolo ventesimoquarto: Del possesso
< Art. 936 C. Effetti / II. Protezione giuridica / 4. Diritto di disposizione e di rivendicazione / d. Mala fede
> Art. 938 C. Effetti / III. Responsabilità / 1. Possessore di buona fede / a. Godimento

Art. 937

5. Presunzione per i fondi

1 Per i fondi iscritti1 nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta.

2 Chi però esercita sul fondo un effettivo potere, può proporre le azioni possessorie di spoglio e di turbativa contro ogni illecita violenza.


1 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculés», ossia «intavolati».


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali