Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo terzo: Del matrimonio
Capo primo: Del fidanzamento
< Art. 91 B. Scioglimento del fidanzamento / I. Regali
> Art. 93 B. Scioglimento del fidanzamento / III. Prescrizione

Art.  92

II. Partecipazione finanziaria

Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del matrimonio può pretendere dall’altro una partecipazione adeguata purché, visto l’insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi iniqua.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali