Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo preliminare
< Art. 8 E. Prove / I. Onere della prova
> Art. 10

Art. 9

II. Prova dei documenti pubblici

1 I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.

2 Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali