Libro quarto: Dei diritti reali
Parte seconda: Dei diritti reali limitati
Titolo ventesimosecondo: Del pegno immobiliare
Capo quarto: Della emissione di titoli di prestito con garanzia immobiliare
< Art. 875 A. Obbligazioni di prestiti con garanzia immobiliare
> Art. 884 A. Pegno manuale / I. Costituzione / 1. Possesso del creditore
Art. 876 a 8831
1 Abrogati dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali