Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte seconda: Dei diritti reali limitati
Titolo ventesimosecondo: Del pegno immobiliare
Capo primo: Disposizioni generali
< Art. 818 C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 3. Estensione della garanzia
> Art. 820 C. Effetti del pegno immobiliare / VIII. Pegno per miglioramenti del suolo / 1. Grado

Art. 8191

4. Garanzia per le spese di conservazione

1 Se ha sostenuto spese necessarie per la conservazione del fondo costituito in pegno, segnatamente pagando i premi di assicurazione dovuti dal proprietario, il creditore pignoratizio ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.

2 Se supera l’importo di 1000 franchi e non č stato iscritto entro quattro mesi dal compimento dell’atto in questione, il diritto di pegno non č opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).


Stato 1° gennaio 2013
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