Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte seconda: Dei diritti reali limitati
Titolo ventesimosecondo: Del pegno immobiliare
Capo primo: Disposizioni generali
< Art. 817 C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 2. Riparto del ricavo
> Art. 819 C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 4. Garanzia per le spese di conservazione

Art. 818

3. Estensione della garanzia

1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore:

1.
per il credito capitale;
2.
per le spese dell’esecuzione e per gli interessi di mora;
3.1
per tre interessi annuali scaduti all’epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall’ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti.

2 L’interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori.


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).


Stato 1° gennaio 2013
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