Libro quarto: Dei diritti reali
Parte seconda: Dei diritti reali limitati
Titolo ventesimosecondo: Del pegno immobiliare
Capo primo: Disposizioni generali
< Art. 811 C. Effetti del pegno immobiliare / IV. Provvedimenti conservativi / 3. Alienazione di parcelle
> Art. 813 C. Effetti del pegno immobiliare / VI. Posto del pegno / 1. Effetti
Art. 812
V. Oneri ulteriori
1 La rinuncia del proprietario del fondo costituito in pegno al diritto di imporre altri oneri sul medesimo, è nulla.
2 Se dopo il pegno viene costituito sul fondo una servitù od un onere fondiario senza il consenso del creditore, il pegno ha la precedenza sul nuovo onere e questo è cancellato, tostoché risulti dalla procedura di realizzazione del pegno che esso è di pregiudizio al creditore.
3 In confronto di creditori posteriormente iscritti, l’avente diritto alla servitù od all’onere fondiario può però pretendere di essere soddisfatto in precedenza per il valore dell’onere o della servitù sul ricavo della realizzazione.
Stato 1° gennaio 2013
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