Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile
Capo primo: Dell’applicazione del vecchio e del nuovo diritto
< Art. 7b C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 2. Processi di divorzio pendenti
> Art.  8 C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 1. Principio

Art. 7c1

3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti

Nei processi di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 dicembre 20032 e che devono essere giudicati da un’istanza cantonale si applica il termine di separazione previsto dalla legge nuova.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).
2 RU 2004 2161


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali