Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte seconda: Dei diritti reali limitati
Titolo ventesimoprimo: Delle servitù e degli oneri fondiari
Capo secondo: Dell’usufrutto e delle altre servitù
< Art. 779 C. Diritto di superficie / I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario
> Art. 779b C. Diritto di superficie / III. Effetti, estensione e annotazione

Art. 779a1

II. Negozio giuridico

1 Il negozio giuridico di costituzione di un diritto di superficie richiede per la sua validità l’atto pubblico.

2 Se devono essere annotati nel registro fondiario, anche il canone del diritto di superficie e le eventuali altre disposizioni contrattuali richiedono per la loro validità l’atto pubblico.


1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali