Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte seconda: Dei diritti reali limitati
Titolo ventesimoprimo: Delle servitù e degli oneri fondiari
Capo secondo: Dell’usufrutto e delle altre servitù
< Art. 776 B. Diritto di abitazione / I. In genere
> Art. 778 B. Diritto di abitazione / III. Oneri

Art. 777

II. Diritto dell’usuario

1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell’usuario.

2 Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.

3 Quando il diritto d’abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l’usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l’uso comune.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali