Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte seconda: Dei diritti reali limitati
Titolo ventesimoprimo: Delle servitù e degli oneri fondiari
Capo secondo: Dell’usufrutto e delle altre servitù
< Art. 748 A. Usufrutto / III. Cessazione / 1. Cause
> Art. 750 A. Usufrutto / III. Cessazione / 3. Usufrutto sulla cosa sostituita

Art. 749

2. Durata

1 L’usufrutto cessa con la morte dell’usufruttuario e, per le persone giuridiche, col loro scioglimento.

2 Per quest’ultime non può in nessun caso durare più di cento anni.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali