Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte prima: Della proprietà
Titolo diciannovesimo: Della proprietà fondiaria
Capo terzo: Della proprietà per piani
< Art. 712o D. Ordinamento / I. Assemblea dei comproprietari / 3. Diritto di voto
> Art. 712q D. Ordinamento / II. Amministratore / 1. Nomina

Art. 712p

4. Costituzione dell’assemblea

1 L’assemblea dei comproprietari è legalmente costituita con l’intervento o la rappresentanza della metà degli stessi, ma di almeno due, che rappresentino in pari tempo almeno la metà del valore della cosa.

2 Se l’assemblea non è in numero, è convocata una seconda, che può essere tenuta almeno dieci giorni dopo la prima.

3 L’assemblea di seconda convocazione delibera validamente con l’intervento o la rappresentanza di un terzo di tutti i comproprietari, ma di almeno due.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali