Titolo preliminare
< Art. 6 C. Rapporti col diritto cantonale / II. Diritto pubblico cantonale
> Art. 8 E. Prove / I. Onere della prova
Art. 7
D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni
Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni1 relative alla conclusione, all’adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile.
Stato 1° gennaio 2012
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