Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo preliminare
< Art. 6 C. Rapporti col diritto cantonale / II. Diritto pubblico cantonale
> Art. 8 E. Prove / I. Onere della prova

Art. 7

D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni

Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni1 relative alla conclusione, all’adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile.


1 RS 220


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali