Libro quarto: Dei diritti reali
Parte prima: Della proprietà
Titolo diciannovesimo: Della proprietà fondiaria
Capo secondo: Elementi e limiti della proprietà fondiaria
< Art. 694 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 7. Diritti di passo / a. Accesso necessario
> Art. 696 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 7. Diritti di passo / c. Iscrizione nel registro
Art. 695
b. Altri diritti di passo
Rimane riservata ai Cantoni la facoltà di emanare ulteriori prescrizioni circa il diritto di servirsi del fondo del vicino per eseguire i lavori di coltivazione, miglioria o costruzione sul fondo proprio, circa i diritti di passaggio per arare od abbeverare, circa il transito nei fondi incolti od in stagione morta, la condotta del legname e simili diritti.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali