Libro quarto: Dei diritti reali
Parte prima: Della proprietà
Titolo diciannovesimo: Della proprietà fondiaria
Capo secondo: Elementi e limiti della proprietà fondiaria
< Art. 668 A. Elementi / II. Confini / 1. Modo di stabilirli
> Art. 670 A. Elementi / II. Confini / 3. Comproprietà delle opere divisorie
Art. 669
2. Obbligo di porre i termini
Ogni proprietario di fondi è tenuto di prestarsi, a richiesta del vicino, all’accertamento dei rispettivi confini sia mediante rettificazione della mappa, sia piantando i termini.
Stato 1° gennaio 2012
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