Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte prima: Della proprietà
Titolo diciannovesimo: Della proprietà fondiaria
Capo primo: Oggetto, acquisto e perdita della proprietà fondiaria
< Art. 660 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 4. Spostamenti di terreno / a. In genere
> Art. 660b B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 4. Spostamenti di terreno / c. Nuova determinazione del confine

Art. 660a1

b. Permanenti

1 Il principio secondo il quale gli spostamenti di terreno non producono alcuna modificazione dei confini non si applica ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.

2 Nella designazione dei territori dev’essere presa in considerazione la natura dei fondi interessati.

3 L’appartenenza di un fondo a un tale territorio dev’essere comunicata in maniera adeguata agli interessati e menzionata nel registro fondiario.


1 Introdotto giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali