Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro quarto: Dei diritti reali
Parte prima: Della proprietà
Titolo diciottesimo: Disposizioni generali
< Art. 651 C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 10. Scioglimento / b. Modo della divisione
> Art. 652 C. Proprietà collettiva / II. Proprietà comune / 1. Condizioni

Art. 651a1

c. Animali domestici

1 Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal profilo della protezione degli animali.

2 Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l’animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l’ammontare secondo il suo apprezzamento.

3 Il tribunale adotta le necessarie misure provvisionali, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell’animale.


1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).


Stato 1° gennaio 2013
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