Libro primo: Del diritto delle persone
Titolo secondo: Delle persone giuridiche
Capo secondo: Delle associazioni
< Art. 59 F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare
> Art. 61 A. Loro costituzione / II. Iscrizione nel registro di commercio
Art. 60
A. Loro costituzione
I. Unioni corporative
1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benčfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalitā tosto che la volontā di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2 Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell’associazione.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali