Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro terzo: Del diritto successorio
Parte seconda: Della devoluzione dell’ereditą
Titolo quindicesimo: Dell’apertura della successione
< Art. 536 B. Conguagli in caso di rinuncia / II. Restituzione
> Art. 538 B. Luogo della apertura

Art. 537

A. Momento dell’apertura

1 La successione si apre con la morte di chi lascia l’ereditą.

2 Le liberalitą e le divisioni effettuate in vita del defunto, in quanto interessano il diritto di successione, sono considerate secondo lo stato in cui l’ereditą si trova al momento della morte.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali