Libro terzo: Del diritto successorio
Parte seconda: Della devoluzione dell’ereditą
Titolo quindicesimo: Dell’apertura della successione
< Art. 536 B. Conguagli in caso di rinuncia / II. Restituzione
> Art. 538 B. Luogo della apertura
Art. 537
A. Momento dell’apertura
1 La successione si apre con la morte di chi lascia l’ereditą.
2 Le liberalitą e le divisioni effettuate in vita del defunto, in quanto interessano il diritto di successione, sono considerate secondo lo stato in cui l’ereditą si trova al momento della morte.
Stato 1° gennaio 2013
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