Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro terzo: Del diritto successorio
Parte prima: Degli eredi
Titolo quattordicesimo: Delle disposizioni a causa di morte
Capo secondo: Della porzione disponibile
< Art. 470 A. Porzione disponibile / I. Limiti
> Art. 472 A. Porzione disponibile / III. …

Art. 4711

II. Porzione legittima

La porzione legittima č:

1.
di tre quarti della quota ereditaria per i discendenti;
2.
della metā per ciascuno dei genitori;
3.2
della metā per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.

1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
2 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali