Libro terzo: Del diritto successorio
Parte prima: Degli eredi
Titolo quattordicesimo: Delle disposizioni a causa di morte
Capo secondo: Della porzione disponibile
< Art. 470 A. Porzione disponibile / I. Limiti
> Art. 472 A. Porzione disponibile / III.
Art. 4711
II. Porzione legittima
La porzione legittima č:
- 1.
- di tre quarti della quota ereditaria per i discendenti;
- 2.
- della metā per ciascuno dei genitori;
- 3.2
- della metā per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
2 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali