Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro terzo: Del diritto successorio
Parte prima: Degli eredi
Titolo tredicesimo: Degli eredi legittimi
< Art. 465
> Art. 467 A. Per testamento

Art. 4661

D. Enti pubblici

Se il defunto non lascia eredi, la successione č devoluta al Cantone in cui egli ha avuto l’ultimo domicilio od al Comune designato dal diritto di questo Cantone.


1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).


Stato 1° gennaio 2012
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