Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro terzo: Del diritto successorio
Parte prima: Degli eredi
Titolo tredicesimo: Degli eredi legittimi
< Art. 458 A. Eredi parenti / II. Stirpe dei genitori
> Art. 460 A. Eredi parenti / IV. Estensione del diritto di successione

Art. 459

III. Stirpe degli avi

1 Se il defunto non lascia né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’eredità è devoluta ai parenti della stirpe degli avi.

2 Se al defunto sopravvivono gli avi delle linee paterna e materna, essi succedono in ogni linea in parti eguali.

3 L’avo e l’ava premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.

4 Essendo premorto l’avo o l’ava della linea paterna o della linea materna senza lasciare discendenti propri, l’intera metà è devoluta agli altri eredi della medesima linea.

5 Se non vi sono eredi della linea paterna o materna, l’intera eredità è devoluta agli eredi dell’altra linea.


Stato 1° gennaio 2012
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