Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro terzo: Del diritto successorio
Parte prima: Degli eredi
Titolo tredicesimo: Degli eredi legittimi
< Art. 457 A. Eredi parenti / I. Discendenti
> Art. 459 A. Eredi parenti / III. Stirpe degli avi

Art. 458

II. Stirpe dei genitori

1 Se il defunto non lascia discendenti, l’ereditā si devolve ai parenti della stirpe dei genitori.

2 Il padre e la madre succedono in parti eguali.

3 Il padre e la madre premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.

4 Se non vi sono discendenti di una linea, tutta la successione č devoluta agli eredi dell’altra linea.


Stato 1° gennaio 2012
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