Libro terzo: Del diritto successorio
Parte prima: Degli eredi
Titolo tredicesimo: Degli eredi legittimi
< Art. 456
> Art. 458 A. Eredi parenti / II. Stirpe dei genitori
Art. 457
A. Eredi parenti
I. Discendenti
1 I prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti.
2 I figli succedono in parti uguali.
3 I figli premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
Stato 1° gennaio 2012
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