Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro terzo: Del diritto successorio
Parte prima: Degli eredi
Titolo tredicesimo: Degli eredi legittimi
< Art. 456
> Art. 458 A. Eredi parenti / II. Stirpe dei genitori

Art. 457

A. Eredi parenti

I. Discendenti

1 I prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti.

2 I figli succedono in parti uguali.

3 I figli premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.


Stato 1° gennaio 2012
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