Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Della protezione degli adulti
Titolo dodicesimo: Dell’organizzazione
Capo secondo: Della procedura
Sezione prima: Davanti all’autorità di protezione degli adulti
< Art. 442 C. Competenza per territorio
> Art. 444 B. Esame della competenza

Art. 443

A. Diritti e obblighi di avviso

1 Quando una persona pare bisognosa d’aiuto, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.

2 Chiunque, nello svolgimento di un’attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali