Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte terza: Della tutela
Titolo undecimo: Dell’amministrazione della tutela
Capo quarto: Della responsabilità degli organi di tutela
< Art. 429 B. Condizioni / II. Nei rapporti fra le diverse autorità
> Art. 430 D. Azione

Art. 429a1

C. Privazione della libertà a scopo d’assistenza

1 Ogni persona lesa da una privazione illegale della libertà ha diritto al risarcimento del danno e, se giustificata dalla gravità del pregiudizio, a un’indennità di riparazione morale.

2 Il Cantone è responsabile, con riserva del regresso contro le persone che hanno cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.


1 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981(RU 1980 31; FF 1977 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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