Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Della protezione degli adulti
Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali
Capo terzo: Del ricovero a scopo di assistenza
< Art. 427 A. Misure / II. Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente
> Art. 429 B. Competenza per il ricovero e la dimissione / II. Medici / 1. Competenza

Art. 428

B. Competenza per il ricovero e la dimissione

I. Autorità di protezione degli adulti

1 L’autorità di protezione degli adulti è competente per ordinare il ricovero e la dimissione.

2 In singoli casi può delegare all’istituto la competenza in materia di dimissione.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali