Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Della protezione degli adulti
Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali
Capo secondo: Delle curatele
Sezione quinta: Dell’esercizio della curatela
< Art. 407 C. Atti autonomi dell’interessato
> Art. 409 D. Amministrazione dei beni / II. Importi a libera disposizione

Art. 408

D. Amministrazione dei beni

I. Compiti

1 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l’amministrazione.

2 Il curatore può in particolare:

1.
accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all’interessato;
2.
per quanto opportuno, pagare debiti;
3.
se necessario, rappresentare l’interessato per i bisogni correnti.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’investimento e la custodia dei beni.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali