Parte terza: Della protezione degli adulti
Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali
Capo secondo: Delle curatele
Sezione quinta: Dell’esercizio della curatela
< Art. 407 C. Atti autonomi dell’interessato
> Art. 409 D. Amministrazione dei beni / II. Importi a libera disposizione
Art. 408
D. Amministrazione dei beni
I. Compiti
1 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l’amministrazione.
2 Il curatore può in particolare:
- 1.
- accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all’interessato;
- 2.
- per quanto opportuno, pagare debiti;
- 3.
- se necessario, rappresentare l’interessato per i bisogni correnti.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’investimento e la custodia dei beni.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali