Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte terza: Della tutela
Titolo undecimo: Dell’amministrazione della tutela
Capo primo: Delle funzioni del tutore
< Art. 405 B. Cura e rappresentanza / I. Cura per la persona / 1. Minorenne / a. In genere
> Art. 406 B. Cura e rappresentanza / I. Cura per la persona / 2. Interdetto

Art. 405a1

b. In caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza

1 Il collocamento del minorenne in uno stabilimento è deciso dall’autorità tutoria su proposta del tutore o, se vi è pericolo nel ritardo, dal tutore stesso.

2 Le disposizioni sulla competenza, la decisione giudiziaria e la procedura in caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza riguardo a persone maggiorenni o interdette s’applicano per analogia.

3 Il tutelato che non abbia ancora compiuto i sedici anni non può chiedere lui stesso la decisione giudiziaria.


1 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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