Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte terza: Della tutela
Titolo undecimo: Dell’amministrazione della tutela
Capo primo: Delle funzioni del tutore
< Art. 404 A. Assunzione dell’ufficio / VI. Fondi
> Art. 405a B. Cura e rappresentanza / I. Cura per la persona / 1. Minorenne / b. In caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza

Art. 405

B. Cura e rappresentanza

I. Cura per la persona

1. Minorenne

a. In genere

1 Se il tutelato è minorenne, il tutore ha il dovere di prendere le disposizioni più indicate per il suo mantenimento e per la sua educazione.

2 A questo fine egli esercita gli stessi diritti dei genitori, riservate le attribuzioni delle autorità di tutela.


Stato 1° gennaio 2012
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