Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Della protezione degli adulti
Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali
Capo secondo: Delle curatele
Sezione quarta: Del curatore
< Art. 403 B. Impedimento e collisione di interessi
> Art. 405 A. Assunzione dell’ufficio

Art. 404

C. Compenso e spese

1 Il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro.

2 L’autoritą di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessitą dei compiti conferiti al curatore.

3 I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali